La legge "Conto energia" PDF Stampa E-mail


Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo attraverso cui si definiscono i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tale decreto costituiva il recepimento della Direttiva Europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE) in cui si dà la possibilitaà di usufruire a chiunque di finanziamenti in conto energia. Ciò significa che gli incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici verranno erogati in "conto energia" anziché in "conto capitale": si basano cioé su una tariffa incentivante per KWh di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GRTN.

Questo provvedimento garantirà anche in Italia il successo degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, esattamente come è accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il decollo del settore fotovoltaico diventando così il secondo paese al mondo per installazioni. Al termine dei 20 anni l'energia prodotta potrà essere utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si produrrà e quello che si sarà utilizzato.

I vantaggi a seguito dell'attuazione di questa nuova norma rispetto al passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre puntii:

Tali incentivi sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi più facilmente erogabili. Si può installare l'impianto fotovoltaico sulla propria abitazione o in azienda in qualsiasi momento. Alta Tensione si propone di seguire passo passo tutta la pratica, dallo studio di fattibilità fino alla completa realizzazione "CHIAVI IN MANO".

Oltre tutte le finalità etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie a questa novità chiunque può decidere di utilizzare la produzione di energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi, come sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma mirano a far investire per produrre energia elettrica da impianto fotovoltaico in un ottica di investimento a medio-lungo termine.
ll produttore di energia elettrica potrà vendere al gestore GRTN quanto prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali. L'energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad un pari circa al doppio/triplo rispetto l'ammontare normalmente pagato (0,18 € al KWwh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto scelto.
I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore è pari a circa 0,0014 € (poco meno di 3 lire) per ogni kWh. L'IVA su tali impianti è pari al 10%.

Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

In prima approssimazione si puó stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni.

Tuttavia bisogna tener conto delle diverse applicazioni. La redditività di un impianti fotovoltaico dipende direttamente dalla quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d' installazione e dall´orientamento), dal costo per kW dell´investimento (dipendente dalla taglia dell´impianto) e dalla valorizzazione dell´energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell´energia utilizzata).

Come funziona il conto energia?

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene convertita dall'inverter e immessa nella rete. Viene installato un primo contatore posizionato dal gestore GSE a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto, e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:

- Impianto non integrato (es. impianto al suolo)
- Impianto parzialmente integrato(es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura)
- Impianto integrato(es. pensiline con copertura costituita da moduli fotovoltaici)
La tabella di seguito sintetizza il valore dell'incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:

Tipologia impianto fotovoltaico
INCENTIVATO* AI SENSI DEL DM 19/02/2007 CON ENTRATA IN ESERCIZIO NELL’ANNO 2010
Potenza
Non integrato
Parzialmente integrato
Integrato
1≤P≤3
0,384
0,422
0,470
 3<P≤20 0,365 0,403
0,442
P>20
0,346
0,384
0,422
* Vaolori economici espressi in €/kWh

L'energia prodotta viene ceduta all'ENEL e conteggiata da un secondo contatore che conteggia i KWh immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l'energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione è che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni.

Un terzo contatore cioè il normale contatore che si ha normalmente in casa conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi è produzione di energia elettrica dall'impianto. In sisntesi il secondo contatore ha la caratteristica di misurare l'energia immessa nella rete Nazionale, mentre il terzo contatore quello di misurare il consumo.

Le tariffe riportate nella tabella precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell'anno precedente ridotte del 2%.

Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l'impianto sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unita' abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

Che cosa è lo "scambio sul posto"?

Attraverso la Delibera n. 28/06 l'Autorità per l'energia elettrica definisce le Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile. In sostanza la delibera definisce che l'energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo. Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non paghera' al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.

Come si coniuga il 'conto energia' con lo 'scambio sul posto'?
L'Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che … la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia ." .

Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore. Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l'energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello 'scambio sul posto'. Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell'energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell'impianto (25/30 anni).

Come ottenere i finanziamenti ed installare l'impianto fotovoltaico?

 

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